LICENZIAMENTI PIU' FACILI

LA NUOVA LEGGE

SUL MERCATO DEL LAVORO.

A cura di Michele Michelino 

Il 28 giugno l'aula di Montecitorio ha definitivamente approvato la riforma del mercato del lavoro, che passa con 393 voti favorevoli, 74 contrari e 46 astenuti, metà dei deputati del Pdl (87 tra assenti e astenuti su 209) non hanno partecipato al voto. La filosofia della nuova legge voluta dal governo Monti è stata ben rappresentata dal ministro del Welfare Elsa Fornero che in un'intervista al Wsj ha affermato: Il posto va guadagnato anche attraverso il sacrificio, il lavoro non è un diritto”, e subito dopo le proteste suscitate dalle sue dichiarazioni ha precisato, "Il lavoro è un diritto, non il posto".

Parole, quelle del Ministro del lavoro, che stravolgono completamente lo stesso art. 1 della Costituzione che recita ''L'Italia è una Repubblica fondata sul Lavoro”, con buona pace del PD - PDL - UDC - FLI,  che hanno votato la “riforma” e dei sindacati che l’hanno sostenuta.

Con questa riforma ci saranno licenziamenti più facili, a cominciare da quelli per motivi economici.

Concedere ai padroni maggior flessibilità in entrata e in uscita è uno degli obiettivi della “riforma Fornero”. Una legge proposta dal governo e approvata dal parlamento in tempi record su pressione della Confindustria, che tuttavia non soddisfa del tutto i loro interessi perché si sa … ai padroni le concessioni non bastano mai, vogliono sempre di più.

 

LICENZIAMENTI: Rimane il reintegro per i soli licenziamenti discriminatori; per quelli disciplinari ci sarà l’indennizzo (il reintegro unicamente nei casi gravi e con precisi paletti); per i licenziamenti economici giudicati illegittimi resta (quasi) esclusivamente l’indennizzo. Che andrà da un minimo di 15 ad un massimo di 24 mensilità dell’ultima retribuzione. È prevista l’introduzione di un rito procedurale abbreviato per le controversie in materia di licenziamenti. La fase della conciliazione non può essere bloccata dalla malattia del lavoratore ma solo dalla maternità o dall’infortunio sul lavoro.

 

CONTRATTI: Il contratto a tempo indeterminato sarà sempre quello “dominante” con il rafforzamento dell'apprendistato per l'ingresso nel mercato del lavoro. Per i contratti a termine resta il limite dei 36 mesi. Viene istituita la nuova assicurazione sociale per l'impiego (ASPI) dal 2013; che dal 2017 sostituirà l'indennità' di mobilità e le varie indennità di disoccupazione. Viene mantenuta la CASSA INTEGRAZIONE ordinaria e la straordinaria con i contributi attuali, ma viene esclusa la causale di “chiusura dell'attività” (resta possibile solo quando è previsto il rientro in azienda). Viene istituito un giorno di CONGEDO obbligatorio per i padri, altri due facoltativi, da scalare da quelli della madre. C'e' la possibilità di usufruire di voucher per le baby sitter o del pagamento delle rette degli asili in alternativa al congedo parentale.

Il provvedimento, secondo il Ministro, ha anche lo scopo di introdurre misure a tutela del lavoratore/lavoratrice in caso di DIMISSIONI IN BIANCO, quelle fatte firmare al lavoratore, e più spesso alla lavoratrice, al momento dell'assunzione.

 

Vediamo schematicamente i punti salienti della riforma, a parte alcuni zuccherini messi nella legge per far ingoiare il boccone velenoso e amaro come la clausola dei commi (12 -15) che recitano che “l’assunzione dei disoccupati con diritto allo sgravio fiscale previsto dalla legge407/1990 non deve essere un rimpiazzo di lavoratori licenziati per giustificato motivo oggettivo o riduzione di personale”. E ancora, come previsto ai commi 21-23, si stabilisce che i lavoratori hanno la facoltà di recesso, cioè di revocare anche in forma scritta le dimissioni o la risoluzione consensuale nei 7 giorni successivi, “punendo le dimissioni sottoscritte in bianco con la sanzione amministrativa (notare: amministrativa, non penale) da 5 mila euro a 30mila”.

 

L’insieme delle clausole peggiorano le già pessime condizioni di lavoro. Vediamo i punti centrali della legge partendo dalla mobilità in entrata:

1)    Contratti a tempo determinato: viene allungato il periodo entro il quale il rapporto di lavoro viene trasformato a tempo indeterminato. Per i contratti fino a 6 mesi il periodo si allunga da 20 a 30 giorni, per le durate superiori si passa da 30 a 50 giorni.

2)    Apprendistato: dal 1° gennaio 2013 nelle aziende con almeno 10 dipendenti si potranno avere tre apprendisti ogni due lavoratori specializzati (oggi il rapporto è di 1 a 1 e continua a rimanere in vigore per le imprese più piccole). Nelle imprese artigiane l’apprendistato professionale potrà essere esteso a 5 anni.

3)    Collaboratori a progetto: per chi lavora con partita Iva e ha attività “connotate da competenze teoriche o capacità tecnico–pratiche di grado elevato” e un reddito minimo da lavoro autonomo di 18.663 euro, non scatta più la presunzione di lavoro subordinato.

4)    Disabili: vengono rivisti i criteri di computo della forza lavoro occupata ai fini del calcolo della quota riservata ai disabili. Nel nuovo conteggio vengono inclusi i contratti a termine di qualsiasi durata.

5)    Ammortizzatori sociali: viene abrogata la norma che prevedeva la conservazione dello stato di disoccupato in presenza di redditi da lavoro non superiori ad una certa cifra. Inoltre la sospensione dello stato di disoccupazione scatta in caso di lavoro subordinato di durata inferiore a 6 mesi e non più 8 come prima.

6)    Tassa sugli aeromobili: viene incrementata di 2 euro l’addizionale comunale sui diritti d’imbarco dei passeggeri.

7)    Assicurazioni (veicoli e natanti): per Il contributo al Servizio Sanitario Nazionale (SSN) la deducibilità dal reddito sarà solo sulla parte eccedente i 40 euro.

 

Mobilità in uscita: abolizione dell’art. 18

 

Tutele del lavoratore in caso di licenziamento illegittimo: con l’art. 1, commi 42 – 43, si modifica la disciplina relativa alla tutela del lavoratore in caso di licenziamenti illegittimo attuando una riduzione delle tutele e agevolando i licenziamenti. Il comma 42 lettera a) e b) della nuova legge modifica l’art. 18 della legge n. 300 del 1970 (Statuto dei lavoratori).

Licenziamento discriminatorio o intimato in forma orale: in questo caso vale la normativa vigente che prevede la reintegrazione del lavoratore nel posto di lavoro indipendentemente dal numero dei dipendenti occupati dal datore di lavoro e un’indennità commisurata all’ultima retribuzione non inferiore a 5 mensilità o, in alternativa, (se “decide” di andarsene dall’azienda perche potrebbe essere sottoposto ad ogni tipo di angheria) il lavoratore può chiedere un’indennità pari a 15 mensilità dell’ultima retribuzione. Il licenziamento viene considerato nullo se causato da opinioni politiche, religiose, attività sindacale ma, come tutti sappiamo, mai nessun padrone usa questi motivi per licenziare, perché cerca sempre pretesti più credibili.

Licenziamento illegittimo per mancanza di giusta causa o giustificato motivo: le modifiche maggiori a favore dei datori di lavoro avvengono in caso di licenziamento illegittimo per mancanza di giusta causa o giustificato motivo. Finora, in caso di licenziamento per mancanza di giusta causa o di giustificato motivo, la legge prevedeva l’obbligo della reintegrazione del lavoratore nelle imprese con più di 15 dipendenti (più di 5 se si trattava di imprese agricole) Rispetto alla legge vigente prima della “riforma Fornero”, che prevedeva per ogni tipo di licenziamento illegittimo il reintegro, ora s’introduce una distinzione tra il licenziamento per mancanza di giusta causa o di giustificato motivo e in questi casi non vale più la reintegrazione nel posto di lavoro (come succedeva finora nelle imprese sopra i 15 dipendenti) per altri motivi; il giudice dichiarando risolto il rapporto di lavoro può semplicemente riconoscere un’indennità che varia da un minimo di 12 a un massimo di 24 mensilità dell’ultima retribuzione totale.

Licenziamenti economici: In caso di accertamento di licenziamento illegittimo per mancanza di giustificato motivo oggettivo, non è più applicata la reintegrazione nel posto di lavoro prevista finora dalla normativa vigente nelle imprese sopra i 15 dipendenti. Il giudice può riconoscere un’indennità tra un minimo di 12 e un massimo di 24 mensilità dell’ultima retribuzione globale. Tuttavia in questi casi se il giudice accerta la manifesta insussistenza del licenziamento per mancanza di giustificato motivo, può disporre la reintegrazione nel posto di lavoro e disporre un’integrazione pari a massimo 12 mensilità. Anche in questo caso, come in tutti i casi di reintegro, in alternativa al reintegro nel posto di lavoro il lavoratore può “scegliere” un’indennità pari a 15 mensilità dell’ultima retribuzione.

Licenziamento inefficace: comma 6 del nuovo articolo 18), nel caso di licenziamento inefficace per violazione del requisito di motivazione della procedura disciplinare o di conciliazione, non è più prevista la reintegrazione nel posto di lavoro (adesso prevista nelle imprese sopra i 15 dipendenti) e il giudice riconosce al lavoratore un risarcimento che va da 6 ad un massimo di 12 mensilità.

 

Il diritto al profitto a scapito del salario è da sempre applicato dal padrone e fatto rispettare dalle sue istituzioni. Anche quelle volte che abbiamo visto i giudici reintegrare nel posto di lavoro il lavoratore licenziato, abbiamo visto padroni che, per dimostrare il loro potere, impedivano l’ingresso in fabbrica ai lavoratori reintegrati dal giudice. La libertà o il diritto del licenziamento che da sempre il padrone applica, non solo nell’era Marchionne, ora è ancora più facile. Con il licenziamento economico il contratto a tempo indeterminato può scadere in qualsiasi momento. Alla prima difficoltà dell'azienda o in caso di una ristrutturazione, cambio di reparto o di mansione a causa di una malattia, il contratto a tempo indeterminato diventa un contratto precario. La crisi economica sta imponendo ai lavoratori e ai proletari di tutto il mondo politiche di lacrime e sangue unificando nello sfruttamento, nel taglio dei salari, nel peggioramento delle condizioni di vita e di lavoro i lavoratori di tutto il mondo. A differenza di altri periodi storici in cui il conflitto di classe era organizzato sindacalmente e politicamente, e di questo il padrone e lo stato dovevano tener conto, oggi per i lavoratori frazionati, divisi, disorganizzati è più attuale che mai il motto “proletari di tutti i paesi unitevi”.

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Commenti: 1
  • #1

    wlp (giovedì, 25 giugno 2015 12:44)

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